Circolare ministeriale sul test HIV sul luogo di lavoro

bloodworkLo scorso 12 aprile 2013 i Ministeri della Salute e del Lavoro hanno pubblicato una Circolare congiunta intitolata “Tutela della salute nei luoghi di lavoro: Sorveglianza sanitaria-Accertamenti pre-assuntivi e periodici sieropositività HIV- Condizioni esclusione divieto effettuazione”. La Circolare, contenuta anche nella Relazione finale della Commissione nazionale per la lotta contro l’Aids 2009-2013, vuole rispondere alle “numerose richieste di chiarimenti in merito alla liceità o meno dell’effettuazione di accertamenti pre-assuntivi e periodici riguardanti l‟eventuale stato di siero-positività dei lavoratori” giunti in seguito a presunte violazioni “alla previsione del comma 3, lettera c, dell‟art 41 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che vieta, nel corso della sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari che potrebbero porre in essere atti di discriminazione nei confronti di soggetti risultati positivi a detto esame”.

Plus onlus ha chiesto a Giuseppe Eduardo Polizzi, Avvocato del foro di Milano, dottore di ricerca in Diritto Pubblico e assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, di spiegare in sintesi il pronunciamento ministeriale.

“Le questioni su cui il Ministero offre una propria interpretazione sono due:
A) La prima concerne la legittimazione dell’accertamento pre-assuntivo della sieronegatività, come condizione necessaria perché il lavoratore risulti idoneo a uno specifico servizio.
B) La seconda riguarda la legittimazione dell’accertamento di serionegatività durante la cosiddetta “sorveglianza sanitaria” (accertamenti medici periodici) sul lavoratore.
Il Ministero, in estrema sintesi, afferma come regola l’illegittimità dell’accertamento di sieronegatività come condizione per un determinato lavoro così come afferma l’illegittimità all’interno della sorveglianza sanitaria degli accertamenti di serionegatività.
In via eccezionale l’accertamento della condizione di serionegatività è ammesso qualora, nell’esercizio dell’attività lavorativa, vi sia la sussistenza di una effettiva condizione di rischio per i terzi e quindi un concreto e reale rischio di contagio in occasione e in ragione dell’esercizio dell’attività stessa (da verificarsi caso per caso).
Il Ministero afferma che i casi in cui si rende necessario accertare la siernegatività, sub A) e B) (con l’individuazione dei profili professionali e delle mansioni) dev’essere indicato preventivamente nel documento di valutazione rischi, che ogni azienda è obbligata a redigere e aggiornare.
Nel caso di contenziosi, sarà il datore di lavoro a dover dimostrare la necessità del test HIV. Pena, le conseguenze di legge previste.
Inoltre, il lavoratore potrà nel caso vantare un diritto al risarcimento del danno nel caso di esito positivo del test HIV comunicato al lavoratore senza il suo consenso, per violazione del proprio diritto alla riservatezza.

A tal riguardo si rimanda a una breve nota dell’avvocato Polizzi alla sentenza Cassazione – Sezione terza – sentenza 14 novembre 2008 – 30 gennaio 2009, n. 2468 pubblicata sul sito http://www.retelenford.it/articolo/hiv-e-diritto-alla-riservatezza.