Art. 1 – Costituzione
È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore, l’associazione denominata: “PLUS – Rete persone LGBT+ sieropositive APS” che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
Art. 2 – Sede
L’associazione ha sede in via San Carlo 42/C Bologna. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale possono essere inoltre istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.
L’associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 3.
La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 3 – Scopo e oggetto sociale
L’associazione si prefigge i seguenti scopi:
lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e la rimozione degli ostacoli che impediscono l’attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l’esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all’istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali, in particolare diretto verso le persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e con orientamento o identità sessuale non conforme (LGBT+) che vivono con HIV.
Per la realizzazione dei propri scopi l’associazione si propone in particolare, in osservanza dell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017, comma 1, lettere a), b), c), d) e w):
- attenzione e sostegno alla persona: attività di sostegno pratico e fattivo alla persona rivolto alle persone sieropositive, in particolare LGBT+, in relazione a problematiche connesse alla salute, all’HIV e alle infezioni sessualmente trasmesse (IST); sportello accoglienza vis a vis e/o telefonica/telematica; attivazione di servizi specifici in collaborazione con le istituzioni e gli altri soggetti organizzati sul territorio; colloqui di supporto per persone sieropositive, offerta di test rapidi con colloqui di supporto, workshop tematici con persone sieropositive e non, ecc.; organizzazione di eventi aggregativi e ricreativi in particolare rivolti a persone LGBT+ che vivono con HIV;
- tutela della persona: tutela dei diritti della persona sieropositiva; attività di advocacy, sensibilizzazione e pressione su istituzioni, enti, imprese pubbliche e private; attività di empowerment di soggetti svantaggiati, stigmatizzati e/o discriminati in quanto affetti e/o colpiti dall’infezione;
- rinforzo sociale e prevenzione: attività di supporto e di sensibilizzazione volta a rendere “socialmente attesi” il confronto e il dialogo sui temi dell’HIV e della infezione, la presenza di persone sieropositive nella comunità e i comportamenti di riduzione del rischio, ovvero a superare quei tabù che concorrono a diffondere l’infezione; creazione e diffusione di proprio materiale informativo e preventivo; azione sui fattori di rischio culturali, comportamentali o strutturali (discriminazione, abitudini culturali, difficoltà di negoziazione dell’uso dei mezzi di prevenzione, indisponibilità di mezzi di prevenzione, ecc.);
- promozione e sviluppo della ricerca medica e bio-psico-sociale, con specifica attenzione ai risvolti applicativi e, in quanto attività direttamente connesse, alla prevenzione delle infezioni sopra indicate e alla educazione sanitaria della popolazione tutta, con particolare riguardo alla comunità LGBT+;
- attività divulgative che favoriscano l’applicazione dei risultati della ricerca scientifica;
- attività che promuovano la divulgazione e lo sviluppo delle conoscenze relative alle patologie sopra descritte o a settori inerenti a partire dalla certezza di non infettività delle persone sieropositive in terapia antiretrovirale efficace;
- attività di formazione e aggiornamento nel campo della prevenzione delle patologie sopra descritte verso cittadini e volontari interessati ai temi trattati;
- attività di divulgazione di dati e notizie sui progressi della ricerca medica ed attività di informazione sulle problematiche sociali connesse alle patologie sopra descritte, anche mediante l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione, di prevenzione e di educazione sanitaria rivolte ai cittadini, con particolare riferimento alla comunità LGBT+;
- monitoraggio del progresso scientifico – per procedure diagnostiche e strategie terapeutiche prevedibili e non – e monitoraggio dello stato dell’arte sulla cura e sul trattamento delle patologie oggetto dell’attività dell’associazione (trattasi di terapie di qualunque genere: “ordinarie”, cioè ufficialmente riconosciute nell’ambito del trattamento anti-retrovirale e/o di ciò che il progresso scientifico proporrà; “straordinarie”, quindi nell’ambito della sperimentazione clinica; “complementari”, atte al miglioramento della qualità della vita delle persone);
- monitoraggio delle problematiche connesse alle terapie sulle specifiche patologie oggetto dell’attività dell’associazione;
- assicurare su vasta scala informazione e occasioni di formazione sulle terapie e sulle strategie terapeutiche delle patologie oggetto dell’attività istituzionale, seguendone costantemente l’evoluzione attraverso la presenza e l’operatività all’interno del panorama scientifico nazionale ed internazionale; relazionarsi, attraverso le opportune modalità, con governi, agenzie governative e sopranazionali, enti nazionali, transnazionali, istituti di sanità statali, centri di ricerca clinica nazionali ed internazionali, centri di ricerca sperimentale, altre organizzazioni non governative affini all’associazione per finalità e/o patologie trattate, comitati etici ed altri enti del settore privato, al fine di ottenere una corretta e aggiornata informazione scientifica;
- vigilare ed intervenire sul territorio nazionale e ovunque si renda opportuno per il diritto all’accesso al test, alle terapie disponibili, alle terapie innovative e ai più moderni sistemi diagnostici, secondo le linee guida italiane e/o comunque secondo le linee di pensiero della comunità scientifica internazionale (evidenze scientifiche ed altre linee guida).
Per lo svolgimento delle suddette attività l’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell’associazione la stessa potrà, per quell’evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate.
Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati: in questi casi l’associazione si impegna a offrire, laddove possibile, occasioni di empowerment alle persone con HIV anche preferendole, a parità di altre condizioni, nella ricerca di collaboratori retribuiti per le proprie attività.
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Il personale retribuito non potrà superare i limiti di cui all’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 4 – Modalità di azione
Per conseguire le finalità istituzionali attraverso le attività sopra specificate, l’associazione potrà, tra l’altro, operare secondo le seguenti modalità:
- promuovere e realizzare – anche attraverso elargizioni, donazioni, liberalità – progetti finalizzati alla raccolta di finanziamenti istituzionali, da parte di persone fisiche, di persone giuridiche quali società, enti ed altre associazioni che intendono favorire e sostenere lo sviluppo e la realizzazione di quanto sopra specificato;
- curare iniziative di formazione con l’ausilio di tutti gli strumenti ritenuti idonei (corsi, seminari e simili) sulle patologie oggetto dell’attività dell’associazione;
- partecipare a progetti nazionali e internazionali per il raggiungimento degli scopi sociali, avvalendosi della collaborazione e dell’informazione fornite da Istituti di Ricerca e della collaborazione di scienziati, ricercatori, clinici, associazioni, ordini professionali, nonché della stampa specializzata e qualificata italiana ed internazionale ovvero avvalendosi dell’uso di tutti i mezzi di comunicazione e di elaborazione di dati necessari per il raggiungimento degli scopi sociali, potendo utilizzare per le proprie finalità divulgative ogni e qualsiasi strumento media ad oggi esistente o in futuro sviluppato, sia su un supporto cartaceo che su supporto informatico;
- stipulare convenzioni con associazioni, persone fisiche, persone giuridiche, enti ed Istituti di Ricerca per fornire loro il supporto di formazione ed informazione sulle tematiche oggetto dell’attività dell’associazione e partecipare a congressi, seminari, convegni e gruppi di studio nazionali ed internazionali.
- vigilare ed intervenire sul territorio nazionale e ovunque si renda opportuno per mettere in atto o favorire ogni iniziativa per la riduzione delle discriminazioni per i soggetti svantaggiati e promuovere inoltre ogni azione orientata al miglioramento della qualità della vita delle persone sieropositive;
- promuovere, partecipare e/o aderire a gruppi di lavoro (quali i Community Advisory Boards) per l’applicazione di criteri etici relativi alla sperimentazione di nuove strategie terapeutiche, favorendone il rapido accesso attraverso l’applicazione di protocolli di uso compassionevole e/o accesso allargato;
- promuovere e sviluppare interventi di collaborazione coordinata e coalizione con altre associazioni che abbiano finalità affini a quella dell’associazione, la creazione di sistemi garanzia e di difesa delle persone affette da patologie oggetto dell’attività dell’associazione, la tutela all’accesso ai migliori standard di cura, l’ottenimento in tempi brevi di protocolli di uso compassionevole e/o accesso allargato e la promozione di sperimentazioni cliniche presso centri italiani e/o internazionali nonché l’ottimizzazione dei tempi di distribuzione dei farmaci di recente approvazione;
- assistere, difendere e sostenere gli interessi delle persone affette da patologie oggetto dell’attività dell’associazione che non abbiano ottenuto l’applicazione dei migliori criteri etici di sperimentazione e/o l’applicazione di criteri ottimali di terapie e l’applicazione di terapie e sistemi diagnostici raccomandati dalle linee guida nazionali e/o dal contesto scientifico internazionale.
È ammessa ogni altra modalità di azione ed intervento, orientata a favorire e/o integrare le modalità sopra citate, qualora possa favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali. L’associazione potrà svolgere, per la realizzazione dei propri scopi istituzionali, attività diverse così come consentito dall’art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
L’associazione, in subordine alle sue finalità istituzionali, non ha limiti di azione in ambito nazionale ed internazionale. Può dunque collegarsi a tutti quei soggetti la cui cooperazione si riterrà utile al raggiungimento delle finalità istituzionali, siano essi singoli individui e/o enti e/o istituzioni e/o associazioni e/o organismi sia pubblici che privati.
Per il conseguimento dei propri scopi, l’associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, potrà comunque promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.
Art. 5 – Organizzazione dell’associazione
L’associazione è articolata sul territorio nazionale in: Sede nazionale in Bologna, associazioni locali, singoli soci.
Le associazioni locali aderiscono a Plus e ne condividono gli scopi statutari. Le associazioni locali agiscono nell’ambito territoriale locale di competenza in coerenza con gli scopi e le attività di Plus. Le persone che intendono costituire una associazione locale devono costituirsi in ente del terzo settore secondo la norma di legge, adottando uno statuto coerente con quello di Plus. Lo statuto locale deve essere allegato alla domanda di adesione a Plus, unitamente ai nomi delle persone che ricoprono incarichi sociali. Il Consiglio Direttivo Nazionale, verificate le condizioni, delibera sull’adesione dell’associazione locale.
Le associazioni locali sono tenute a depositare una relazione annuale sull’attività svolta e il proprio bilancio presso la sede nazionale.
Ogni associazione locale, nel proprio ambito, è responsabile del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare ed è altresì responsabile della propria attività finanziaria, della propria sede, dei contratti e/o impegni assunti con società, associati o soggetti terzi di carattere economico e/o finanziario.
Art. 6 – Categorie degli associati
L’associazione è composta da associati fondatori e ordinari.
Sono associati fondatori le persone fisiche, le associazioni e gli enti che abbiano direttamente partecipato alla costituzione dell’associazione e tutti coloro i quali verranno successivamente ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Sono associati ordinari le persone fisiche, associazioni e gli enti che verranno ammessi a seguito della presentazione di apposita domanda in forma scritta al Consiglio Direttivo Nazionale, che deciderà entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
Il rigetto, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, della domanda di associazione di persone fisiche, associazione o enti, dovrà essere motivato e comunicato per iscritto ai richiedenti entro 30 giorni e ratificato dalla prima assemblea associativa utile allo scopo.
In ogni caso, salvo il diritto di recesso previsto dall’art. 7 del presente Statuto, la partecipazione dell’associato alla vita dell’associazione non può in alcun caso essere prevista per un periodo temporaneo.
Stante la natura di associazione di pazienti costituita principalmente da persone LGBT+ che vivono con HIV, queste costituiscono parte predominante, calcolabile in almeno il 55 per cento della base associativa.
Art. 7 – Attribuzioni ed obblighi degli associati
Gli associati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno tutti eguali diritti. Il concreto esercizio dei diritti dell’associato, il voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi dell’associazione e l’accesso all’attività associativa sono subordinati all’effettivo versamento della quota associativa di ammissione, pari all’importo annualmente determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale, con il rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale ovvero dal presente Statuto.
La quota di ammissione dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo Nazionale, comunque prima dello svolgimento della riunione per l’approvazione del bilancio.
Gli associati non assumono alcuna responsabilità patrimoniale ulteriore rispetto all’obbligo di corresponsione del contributo associativo di cui al comma precedente.
La qualità di associato si perde per recesso, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale e ratificata dalla prima assemblea dei soci utile allo scopo, in caso di morosità nel versamento dei contributi associativi e/o di indegnità dell’associato che abbia posto in essere attività pregiudizievole per l’associazione o comunque incompatibile con le finalità della stessa.
L’eventuale recesso dell’associato, comunicato dopo la data della riunione del Consiglio Direttivo Nazionale che approva il bilancio preventivo, non esonera dal pagamento dei contributi associativi per l’anno di competenza.
È escluso qualsiasi rimborso agli associati delle somme conferite in caso di recesso o esclusione.
Art. 8 – Dotazione patrimoniale dell’associazione
La dotazione patrimoniale dell’associazione per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 3 del presente Statuto è costituita dai seguenti elementi:
- le quote associative di cui all’art. 7 del presente Statuto;
- contributi degli aderenti e di privati;
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
- contributi da fondazioni o imprese private;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate patrimoniali;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati, ai terzi o da iniziative promozionali;
- beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare.
Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 9 – Organi dell’associazione
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri;
- l’Organo di Controllo.
Lo svolgimento delle attività relative agli organi dell’associazione deve intendersi a titolo gratuito; il Consiglio Direttivo Nazionale potrà tuttavia attribuire al Presidente e al Tesoriere una indennità annuale non superiore al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10.10.1994, n. 645, e dal D. Lgs. 21.6.1995, n. 239, convertito dalla legge 3.8.1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.
Art. 10 – Assemblea degli associati
L’Assemblea dell’associazione è costituita da tutti gli associati aventi diritto di voto, in regola con il versamento dei contributi di cui all’art. 7 del presente Statuto.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente e comunque ogni volta che lo richieda un terzo degli iscritti.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione e in particolare:
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e i componenti dell’Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri;
- delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera l’esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo Nazionale.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione.
Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo Nazionale eletto fra i presenti.
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto esposto nella sede dell’associazione nazionale almeno 30 giorni prima della data dell’Assemblea; l’avviso dovrà contenere: ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.
Tale avviso potrà essere inviato tramite posta elettronica ai soci che ne abbiano autorizzato l’uso, inoltre verrà pubblicizzato sul sito internet dell’associazione e sulle pagine dei social network dove l’associazione è presente, almeno 10 giorni prima della data della riunione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i soci.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto dal Segretario.
Art. 11 – Partecipazione degli associati all’Assemblea
Ogni associato in regola con il versamento del contributo associativo ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell’Assemblea, ivi comprese quelle attinenti l’approvazione e le modificazioni dello statuto e del regolamento interno, nonché la nomina degli organi direttivi dell’associazione. È possibile la partecipazione alle assemblee per via telematica.
I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali.
Art. 12 – Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da un numero di membri variabile da 5 a 31, eletto dall’Assemblea, e dura in carica tre anni.
I membri del Consiglio Direttivo Nazionale sono rieleggibili.
In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell’esercizio, il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di cooptare il sostituto, che rimarrà in carica sino alla successiva assemblea.
In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri, si intenderà decaduto l’intero Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 13 – Funzionamento del Consiglio Direttivo Nazionale
Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono convocate dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, con avviso contenente l’ordine del giorno, portato a conoscenza dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale almeno dieci giorni prima dell’adunanza.
Nei casi di urgenza, la convocazione potrà avvenire mediante avviso comunicato a mezzo di posta elettronica o messaggio telefonico, almeno tre giorni prima del termine fissato per lo svolgimento della riunione.
La casella di posta elettronica o il numero di telefono ove inviare l’avviso di convocazione saranno quelli comunicati dai membri del Consiglio Direttivo Nazionale all’atto dell’accettazione della carica o modificati successivamente in forma scritta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono inoltre convocate quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
Le sedute del Consiglio Direttivo Nazionale sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare tra i propri membri il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario. Inoltre può decidere di nominare fra gli associati responsabili per attività che il Consiglio Direttivo Nazionale giudica di notevole rilevanza per gli scopi dell’associazione.
I Presidenti delle associazioni locali sono invitati permanenti del Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 14 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo Nazionale
Al Consiglio Direttivo Nazionale è demandata la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, la promozione e l’organizzazione dell’attività associativa, l’erogazione, nei limiti delle disponibilità, dei fondi necessari per il conseguimento delle finalità associative.
Il Consiglio Direttivo Nazionale redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo sulla base delle indicazioni del Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo Nazionale determina ogni anno l’ammontare della quota associativa da porre a carico delle diverse categorie di associati e l’ammontare di eventuali contributi straordinari, nonché il termine entro il quale gli stessi debbano essere versati.
In caso di ripetute assenze non giustificate di un consigliere, il Consiglio Direttivo Nazionale può sostituirlo con altro scelto dal Consiglio Direttivo Nazionale stesso su proposta del Presidente.
Il Consiglio Direttivo Nazionale può cooptare al suo interno fino ad un massimo del 10% del numero complessivo dei membri facenti parte il Consiglio Direttivo Nazionale stesso.
Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri o al Segretario.
Art. 15 – Presidente
Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, dell’Assemblea degli associati e svolge una funzione di generale rappresentanza dell’associazione.
Esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale ed esercita i poteri delegati, in via generale o particolare, dal medesimo Consiglio Direttivo Nazionale.
Nei casi di urgenza, il Presidente può autonomamente esercitare i poteri del Consiglio Direttivo Nazionale, fatta salva la ratifica da parte di quest’ultimo delle deliberazioni assunte entro e non oltre la prima riunione utile.
Art. 16 – Vice-Presidente
Il Vice-Presidente esercita i poteri delegati, in via generale o particolare, dal Consiglio Direttivo Nazionale.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni di questo vengono svolte dal Vice-Presidente.
Art. 17 – Tesoriere
Il Tesoriere tiene e gestisce la cassa dell’associazione, propone ogni anno il rendiconto economico e finanziario al consiglio direttivo ai fini della relativa approvazione da parte dell’Assemblea.
Art. 18 – Il Collegio dei Probiviri
l Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci stessi.
Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell’associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell’associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all’Assemblea.
Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell’associazione, se concordemente richiesto dalle parti.
Art. 19 – Organo di Controllo
L’Organo di Controllo esercita le funzioni di controllo contabile dell’associazione, resta in carica per tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
In ogni caso la nomina dovrà avvenire se superati i limiti di cui all’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 20 – Revisione legale dei conti
Se superati i limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017 l’associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Art. 21 – Esercizio di bilancio
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo Nazionale elabora il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Essi devono essere depositati presso la sede dell’associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.
Art. 22 – Utili e avanzi di gestione
È fatto assoluto divieto all’associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitale o proventi, anche derivanti da eventuali attività diverse o da altre forme di autofinanziamento, durante la vita dell’organizzazione.
Eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali dell’associazione.
Art. 23 – Regolamento interno
L’Assemblea può procedere alla approvazione di un regolamento interno, che verrà elaborato a cura del Consiglio Direttivo Nazionale e approvato dall’Assemblea nella prima riunione utile.
Art. 24 – Durata e scioglimento
L’associazione ha durata illimitata.
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea straordinaria. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 25 – Clausola arbitrale
Ogni controversia che dovesse insorgere tra gli associati ovvero tra gli associati e l’associazione ovvero tra gli associati ed il Consiglio Direttivo Nazionale in relazione all’esistenza, alla validità, all’interpretazione, all’applicazione e all’osservanza del presente Statuto, nonché ogni controversia relativa a deliberazioni assembleari, concernenti meri interessi individuali, verrà deferita a un collegio di arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due arbitri così nominati.
Ai fini del comma precedente si devono considerare come unica parte tutti i soggetti che adiscano il collegio arbitrale per la tutela della medesima pretesa.
In difetto di accordo circa la nomina del terzo arbitro, questo verrà designato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede sociale, su domanda della parte più diligente.
Al Presidente del Tribunale spetterà altresì la nomina dell’arbitro della parte che, invitata a nominare l’arbitro, non vi abbia provveduto trascorsi venti giorni dal relativo invito.
L’arbitrato di cui al presente articolo è un arbitrato irrituale in diritto ed è caratterizzato dal rispetto dei seguenti principi procedurali e sostanziali:
- principio del contraddittorio;
- principio delle eguali opportunità probatorie.
Il collegio arbitrale emetterà una decisione in forma di lodo.
Tutte le spese inerenti la descritta procedura arbitrale saranno poste a carico della parte soccombente.
Il collegio arbitrale è autorizzato a determinare il corrispettivo per la propria attività.
Bologna, 02.02.2020